Arbitro per le controversie finanziarie

Con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 la Consob ha istituito l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”) e ha disciplinato l’ambito di operatività, la struttura e la procedura dell’ACF con regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 (il “Regolamento”).

Synergo Capital SGR S.p.A. (“Synergo Capital SGR”) aderisce all’ACF.

Si riportano di seguito le principali informazioni sul funzionamento dell’ACF:

  1. L’ACF è competente per le controversie:
    • tra investitori retail e intermediari (nel caso di specie, Synergo Capital SGR);
    • relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF (inclusa la gestione collettiva del risparmio), restando tuttavia escluse quelle concernenti i danni non patrimoniali;
    • che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo non superiore a Euro 500.000 (cinquecentomila);

    incluse le controversie transfrontaliere.

  2. Il ricorso all’ACF può essere proposto esclusivamente dall’investitore, nelle modalità riportate nel Regolamento, quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:
    • non sono pendenti, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
    • è stato preventivamente presentato reclamo all’intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione, senza che l’intermediario abbia comunicato all’investitore le proprie determinazioni.

    Il ricorso all’ACF deve essere proposto entro 1 (un) anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, entro 1 (un) anno da tale data.

  3. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore e, fatto salvo quanto previsto nel precedente punto n. 2, è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

  4. Synergo Capital SGR assicura che gli eventuali reclami ricevuti dall’investitore saranno sempre valutati alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’ACF e che, in caso di mancato accoglimento (anche parziale) di tali reclami, all’investitore verranno fornite adeguate informazioni circa modi e tempi per la presentazione del ricorso all’ACF.

Per ogni ulteriore approfondimento sull’argomento, si rinvia al testo disponibile al seguente link:

http://www.consob.it/web/area-pubblica/arbitro-per-le-controversie-finanziarie